Tessere
Elettorali
Regolamento concernente l'istituzione, le modalità di rilascio,
l'aggiornamento ed il rinnovo della tessera elettorale personale a carattere
permanente
Di seguito
alle circolari nn. 29388 del 31.10.2000, 33434 del Il.12.2000, 1605
del 19.1.2001 e 5012 del 14.2.2001, che qui si intendono integralmente
richiamate, ed al fine di corrispondere a numerosi quesiti pervenuti
e di chiarire ulteriori, rilevanti problematiche applicative che derivano
dall'introduzione della tessera elettorale personale a carattere permanente,
il Ministero dell'Interno ha ritenuto opportuno rappresentare quanto
segue in ordine alle varie disposizioni contenute nel DPR 8.9.2000 n.
299.
ARTICOLO 1
Si ribadisce
che la tessera elettorale personale è chiamata a svolgere per
diciotto consultazioni, ivi compresi i turni di ballottaggio, le medesime
funzioni del certificato elettorale precedentemente stampato in occasione
di ogni consultazione elettorale o referendaria.
Pur recitando testualmente il comma 2 che, ai fini dell'ammissione al
voto, la tessera deve necessariamente essere esibita unitamente ad un
documento di identificazione, rimangono, ovviamente, in vigore quelle
norme che, al fine di garantire il diritto costituzionale al voto, riportano
anche deroghe a tale ordinario procedimento di identificazione, quali
l'art. 57 del DPR 361/1957 e l'art. 58 del DPR 570/1960.
ARTICOLO
2
Si ribadisce
che le tessere elettorali riportano una numerazione continua a livello
nazionale (unica per tutti e quattro i modelli). Per quanto concerne
la stampa dei nominativi delle elettrici coniugate valgono gli stessi
criteri finora seguiti dal Comune per la predisposizione dei certificati
elettorali. Non si ritiene, infatti, possa trovare applicazione, nella
fattispecie, la disciplina in materia di compilazione della carta di
identità, attese le diverse finalità che detto documento
persegue attinenti all'identificazione del cittadino ai fini di polizia.
Per quanto concerne gli elettori iscritti nelle liste elettorali aggiunte
di coloro che hanno trasferito la residenza in un Comune della regione
Trentino-Alto Adige o Valle d'Aosta, si rappresenta che per tale categoria
di elettori non dovrà essere predisposta la tessera elettorale,
atteso che, fino a quando non avranno maturato il prescritto periodo
residenziale, il Sindaco del Comune in cui l'elettore ha diritto di
votare per le elezioni regionali o amministrative dovrà inviare
agli stessi un'attestazione di ammissione al voto.
ARTICOLO
3
AI fine della
consegna della tessera elettorale, i Comuni valuteranno l'opportunità,
nell'ambito della propria autonoma organizzazione, che dopo due accessi
infruttuosi (possibilmente in orari diversi) presso l'indirizzo del
titolare, l'addetto possa ivi lasciare apposito avviso di recarsi quanto
prima presso l'Ufficio Elettorale Comunale per la consegna della tessera
stessa.
Il comma 2 (invio fuori Comune di iscrizione nelle liste) può
trovare applicazione, ove possibile, anche in caso di dimora temporanea
in Comune diverso da quello di residenza, quando sia conosciuta o quando
l'elettore abbia presentato apposita domanda al Comune di residenza.
Quanto agli elettori italiani residenti nei Paesi dell'Unione Europea,
si sottolinea la specificità delle disposizioni contenute nel
D L 21.5.1994 n. 300. convertito dalla Legge 453/1994, che prevede solo
in occasione delle elezioni dei rappresentanti dell'ltalia al Parlamento
Europeo la possibilità di votare "in loco" ricevendo
l'apposito certificato elettorale spedito dal Ministero dell.lnterno;
in subordine, tali elettori potranno tornare in Italia, votando per
le elezioni europee con la tessera elettorale.
In tutte le altre consultazioni, ed anche in occasione delle elezioni
europee per gli elettori residenti fuori dell'Unione, i nostri connazionali
all'estero sono tenuti a rimpatriare per esercitare il diritto di voto,
ritirando la tessera presso il Comune di iscrizione elettorale, in occasione
della prima consultazione cui intendono partecipare.
Qualora poi tale tessera si smarrisca (vedi smarrimento)
o venga rubata alI'estero, la denuncia potrà anche essere presentata
presso le nostre Autorità Consolari del luogo, ma una copia della
denuncia dovrà essere esibita al Comune italiano di iscrizione
elettorale ai fini del rilascio del relativo duplicato.
La domanda di rinnovo o di rilascio del duplicato per deterioramento
della tessera dovrà necessariamente essere presentata, anche
dai nostri connazionali residenti all'estero, presso il Comune italiano
di iscrizione elettorale.
ARTICOLO
4
In caso di
trasferimento di residenza di un elettore, il Comune di emigrazione
dovrà indicare sul modello 3D, ove possibile, il numero della
relativa tessera elettorale o, se del caso, l'eventuale mancata consegna,
ovvero lo smarrimento, il deterioramento, etc. Ciò risulta necessario
per agevolare i compiti del Comune di immigrazione, tenuto al previo
ritiro della vecchia tessera, che dovrà essere conservata nel
fascicolo personale, rispettando rigorosamente la normativa vigente
in materia di riservatezza personale, così come prevede l'art.
5 del Regolamento.
Inoltre, dell'avvenuto ritiro della precedente tessera elettorale dovrà
essere presa nota, da parte dell'addetto alla consegna, all'interno
della ricevuta della consegna stessa; qualora, tuttavia, l'elettore
dichiari di aver smarrito la precedente tessera o che questa gli sia
stata rubata, l'addetto non potrà consegnare la nuova ma lo dovrà
invitare a presentare la prescritta denuncia ai competenti uffici di
Pubblica Sicurezza (vedi smarrimento).
L'elettore procederà personalmente al ritiro della tessera nuova
recandosi presso l'Ufficio Elettorale Comunale.
Per ciò che concerne le variazioni dei dati o del!e indicazioni
contenute nella tessera, dovrà procedersi all'invio dei tagliandi
di convalida adesivi esclusivamente in caso di modifiche che importano
cambiamento di sezione o di collegio o circoscrizione.
I suddetti tagliandi potranno essere inviati di volta in volta, oppure
in sede di revisione dinamica, o infine (solo qualora il Comune nella
sua discrezionalità amministrativa lo ritenga necessario, tenuto
però conto sia del numero delle variazioni, sia delle proprie
potenzialità organizzative interne) esclusivamente in caso di
revisione dinamica straordinaria delle liste in occasione di consultazioni.
Quanto alle modalità di invio e alle dimensioni dei tagliandi
di convalida adesivi può anticiparsi quanto segue.
L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato prevede di inviare alle Prefetture
pacchi di duemila fogli e altrettante buste, per un numero pari al 12%
del corpo elettorale risultante dalla prima revisione semestrale del
2000, ai fini della successiva distribuzione ai Comuni.
Ogni foglio dovrà essere personalizzato dal Comune con il nominativo
e l'indirizzo dell'elettore (resi visibili in sede di spedizione al
cittadino dall'apposita finestra di cui saranno munite le buste) e riporterà,
oltre al fac-simile della tessera, delle sintetiche istruzioni circa
I'apposizione dei tagliandi adesivi sugli spazi all'uopo previsti sulla
tessera.
Inoltre, ogni foglio conterrà un unico modulo, avente formato
di cm 24 x 12 pollici, comprendente i due tagliandi adesivi (uno contenente
il numero della sezione, l'indirizzo dell'elettore, etc., l'altro le
circoscrizioni o regioni e i collegi).
I due tagliandi, ovviamente, avranno dimensioni tali da corrispondere
perfettamente agli spazi sulla tessera contenenti i dati da modificare.
Si rappresenta, infine, che i Comuni dovranno riportare il numero della
tessera solo sul tagliando con l'indirizzo ed il numero della sezione,
e non anche su quello con i collegi, le circoscrizioni e le regioni:
ciò per evitare ulteriori aggravi nella procedura di aggiornamento
del documento in questione.
Il duplicato della tessera avrà un nuovo numero rispetto all'originale,
attesa la numerazione progressiva nazionale dei modelli di tessera inviati,
e dovrà riportare l'indicazione che trattasi di un duplicato.
Le tessere deteriorate, quelle smarrite o rubate e poi ritrovate, nonché
le tessere rinnovate, dovranno, una volta consegnato al titolare il
duplicato (o, rispettivamente, la nuova tessera), essere distrutte;
come già detto, infatti, la conservazione della vecchia tessera
è prevista solo in caso di ritiro (art. 4, comma 4).
Nella denuncia di smarrimento o furto non è necessario indicare
il numero della tessera smarrita o rubata potendosi limitare l'interessato
ad indicare le proprie generalità ed il Comune di attuale iscrizione
nelle liste elettorali.
ARTICOLO
7
L'attestato
sostitutivo della tessera, ai soli fini dell'esercizio del voto per
quella consultazione, è rilasciato previo accertamento dell'iscrizione
nelle liste elettorali del richiedente.
ARTICOLO
9
Si richiama
l'attenzione sugli adempimenti relativi alla tenuta di un apposito registro
con le annotazioni delle tessere non consegnate o dei duplicati rilasciati
in caso di deterioramento, smarrimento o furto dell'originale.
A tale proposito si suggerisce l'istituzione di un ulteriore registro
di carico e scarico delle tessere elettorali con i relativi numeri e
con l'annotazione delle tessere annullate; da tale registro dovrebbero
potersi desumere i numeri delle tessere elettorali accanto ai nominativi
dei rispettivi intestatari a cui sono state consegnate.
È rimessa all'autonomia organizzativa dell'Ente la possibilità
di tenere informaticamente detti registri e di unificarli in tutto o
in parte.
ARTICOLO
10
Per le operazioni
di votazione dei degenti nei luoghi di cura, e dei detenuti, anche i
seggi "speciali" e i seggi "volanti" saranno muniti
di un timbro in aggiunta a quello in dotazione alla sezione "madre",
nonché di un apposito registro per l'annotazione dei numeri delle
tessere elettorali che avrà le caratteristiche appresso indicate.
ARTICOLO
11
In caso di
voto assistito, il presidente del seggio dovrà scrivere sulla
tessera elettorale dell'accompagnatore, all'interno di uno degli spazi
per la certificazione del voto, "accompagnatore" - data -
sigla del presidente, senza apporre il bollo della sezione.
ARTICOLO
12
Quanto al
registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti, questo
conterrà apposite righe sulle quali uno scrutatore riporterà
per ogni singolo votante il numero di iscrizione nelle liste elettorali
ed il numero della tessera elettorale.
Ciò consentirà di effettuare quel riscontro del numero
dei votanti che, in passato, veniva svolto attraverso il conteggio dei
tagliandi staccati dai certificati elettorali.
Nel medesimo registro vi saranno anche delle tabelle che consentiranno
un più agevole ca!colo della partecipazione al voto per diversi
tipi di consultazione che si svolgono contemporaneamente, ciò
attraverso il collaudato sistema della "spunta" numerica progressiva,
in analogia con le tabelle di scrutinio.
Allo scopo di consentire agli elettori di cui all'art. 49 del TU 361/1957
(militari, corpi militarmente organizzati, polizia, vigili del fuoco)
di votare nel Comune in cui si trovano per causa di servizio, i comandanti
di reparto, in luogo dell'annotazione sul certificato elettorale, predisporranno
un'apposita dichiarazione - che gli elettori esibiranno al seggio -
nella quale attestano che "il dipendente ... presta servizio nel
reparto ... di stanza nel Comune di ..." apponendovi la propria
firma ed il bollo del reparto.
Si soggiunge che il Ministero dell'Interno ritiene opportuno lasciare
ampia discrezionalità ai Comuni in merito all'ordine di stampa
degli elettori in sede di personalizzazione delle tessere elettorali;
può essere adottato, quindi, il criterio più rispondente
alle esigenze informatiche o amministrative di ogni singolo ente.
Per quel che concerne il regime delle spese per la personalizzazione
e la distribuzione delle tessere, esse saranno a carico dello Stato,
ai sensi dell'arto 17, primo comma, della Legge 23.4.1976 n. 136, potendo
essere ricomprese tra quelle relative all'organizzazione tecnica ed
attuazione delle elezioni politiche.
Nel caso in cui le elezioni politiche si svolgano contemporaneamente
a quelle amministrative, le spese saranno ripartite in ragione di due
terzi a carico dello Stato e di un terzo a carico del Comune o della
Provincia (nel caso di contemporaneità tra le elezioni politiche
e le sole provinciali ovvero le sole comunali) e nella misura di due
quarti per lo Stato e di un quarto rispettivamente per la Provincia
e per il Comune nel caso di contemporaneità tra le elezioni politiche,
provinciali e comunali, ai sensi dell'art. 2 del DL 3.5.1976 n. 161,
convertito nella Legge 14.5.1976 n. 240.
Si fa presente che, essendo in corso la distribuzione delle tessere,
i Comuni potranno dare inizio alle operazioni di personalizzazione dei
singoli esemplari.
Relativamente alla possibilità di effettuare lavoro straordinario,
rimborsabile dallo Stato secondo i criteri stabiliti dalla normativa
soprarichiamata, è da rappresentare che lo stesso può
svolgersi solo per il periodo intercorrente dalla data di pubblicazione
del decreto di convocazione dei comizi e sino al 30° giorno successivo
a quello delle consultazioni elettorali e che, inoltre, può essere
effettuato solo a far data dalla determina di autorizzazione, da adottarsi
nei termini e con le modalità di cui all'art. 15 del DL 18.1.1993
n. 8. convertito nella Legge 19.3. 1993 n. 68.
Per quanto riguarda la richiesta di alcuni Comuni di provvedere alle
operazioni suddette a decorrere dal 45° giorno precedente le consultazioni
elettorali, si esprime l'avviso che il Comune possa nella propria discrezionalità
amministrativa, e tenuto conto del numero degli elettori, della potenzialità
delle apparecchiature informatiche in dotazione e dell' organizzazione
interna, provvedere agli adempimenti di cui trattasi anche nei tempi
suddetti.
L'ente deve tenere conto che, comunque, il rimborso per il lavoro straordinario
può avvenire solo nei limiti e nei tempi di cui al citato art.
15.
SMARRIMENTO
Nel caso
di smarrimento del documento, l'art. 4, comma 6, del DPR 8.9.2000 n.
299, prevede che, in tale evenienza, il Comune rilasci il duplicato
della tessera al titolare, previa sua domanda, corredata della denuncia
presentata ai competenti uffici di pubblica sicurezza.
Per quanto attiene alla tessera elettorale, si ritiene che la denuncia
di smarrimento non sia un requisito essenziale per ottenere il nuovo
documento, tant'è che l'elettore è comunque ammesso al
voto, qualora ne abbia diritto, mediante un attestato del Sindaco, a
norma dell'art. 7 del suddetto DPR n. 229/2000. Conseguentemente, in
luogo della denuncia, ad avviso del Ministero dell'Interno, l'elettore
può presentare al Comune una dichiarazione sostitutiva comprovante
lo smarrimento. Anche nel caso di trasferimento di residenza dell'elettore
si tiene applicabile tale procedura semplificata.
Pertanto, ove l'elettore non sia in grado di restituire al Comune di
immigrazione la tessera elettorale in suo possesso perché andata
smarrita, potrà produrre, al fine di ottenere il nuovo documento,
la suddetta dichiarazione.
FAC-SIMILE
DI TESSERA


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