Tessere Elettorali


Regolamento concernente l'istituzione, le modalità di rilascio, l'aggiornamento ed il rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente

Di seguito alle circolari nn. 29388 del 31.10.2000, 33434 del Il.12.2000, 1605 del 19.1.2001 e 5012 del 14.2.2001, che qui si intendono integralmente richiamate, ed al fine di corrispondere a numerosi quesiti pervenuti e di chiarire ulteriori, rilevanti problematiche applicative che derivano dall'introduzione della tessera elettorale personale a carattere permanente, il Ministero dell'Interno ha ritenuto opportuno rappresentare quanto segue in ordine alle varie disposizioni contenute nel DPR 8.9.2000 n. 299.


ARTICOLO 1

Si ribadisce che la tessera elettorale personale è chiamata a svolgere per diciotto consultazioni, ivi compresi i turni di ballottaggio, le medesime funzioni del certificato elettorale precedentemente stampato in occasione di ogni consultazione elettorale o referendaria.
Pur recitando testualmente il comma 2 che, ai fini dell'ammissione al voto, la tessera deve necessariamente essere esibita unitamente ad un documento di identificazione, rimangono, ovviamente, in vigore quelle norme che, al fine di garantire il diritto costituzionale al voto, riportano anche deroghe a tale ordinario procedimento di identificazione, quali l'art. 57 del DPR 361/1957 e l'art. 58 del DPR 570/1960.

ARTICOLO 2

Si ribadisce che le tessere elettorali riportano una numerazione continua a livello nazionale (unica per tutti e quattro i modelli). Per quanto concerne la stampa dei nominativi delle elettrici coniugate valgono gli stessi criteri finora seguiti dal Comune per la predisposizione dei certificati elettorali. Non si ritiene, infatti, possa trovare applicazione, nella fattispecie, la disciplina in materia di compilazione della carta di identità, attese le diverse finalità che detto documento persegue attinenti all'identificazione del cittadino ai fini di polizia.
Per quanto concerne gli elettori iscritti nelle liste elettorali aggiunte di coloro che hanno trasferito la residenza in un Comune della regione Trentino-Alto Adige o Valle d'Aosta, si rappresenta che per tale categoria di elettori non dovrà essere predisposta la tessera elettorale, atteso che, fino a quando non avranno maturato il prescritto periodo residenziale, il Sindaco del Comune in cui l'elettore ha diritto di votare per le elezioni regionali o amministrative dovrà inviare agli stessi un'attestazione di ammissione al voto.

ARTICOLO 3

AI fine della consegna della tessera elettorale, i Comuni valuteranno l'opportunità, nell'ambito della propria autonoma organizzazione, che dopo due accessi infruttuosi (possibilmente in orari diversi) presso l'indirizzo del titolare, l'addetto possa ivi lasciare apposito avviso di recarsi quanto prima presso l'Ufficio Elettorale Comunale per la consegna della tessera stessa.
Il comma 2 (invio fuori Comune di iscrizione nelle liste) può trovare applicazione, ove possibile, anche in caso di dimora temporanea in Comune diverso da quello di residenza, quando sia conosciuta o quando l'elettore abbia presentato apposita domanda al Comune di residenza.
Quanto agli elettori italiani residenti nei Paesi dell'Unione Europea, si sottolinea la specificità delle disposizioni contenute nel D L 21.5.1994 n. 300. convertito dalla Legge 453/1994, che prevede solo in occasione delle elezioni dei rappresentanti dell'ltalia al Parlamento Europeo la possibilità di votare "in loco" ricevendo l'apposito certificato elettorale spedito dal Ministero dell.lnterno; in subordine, tali elettori potranno tornare in Italia, votando per le elezioni europee con la tessera elettorale.
In tutte le altre consultazioni, ed anche in occasione delle elezioni europee per gli elettori residenti fuori dell'Unione, i nostri connazionali all'estero sono tenuti a rimpatriare per esercitare il diritto di voto, ritirando la tessera presso il Comune di iscrizione elettorale, in occasione della prima consultazione cui intendono partecipare.
Qualora poi tale tessera si smarrisca (vedi smarrimento) o venga rubata alI'estero, la denuncia potrà anche essere presentata presso le nostre Autorità Consolari del luogo, ma una copia della denuncia dovrà essere esibita al Comune italiano di iscrizione elettorale ai fini del rilascio del relativo duplicato.
La domanda di rinnovo o di rilascio del duplicato per deterioramento della tessera dovrà necessariamente essere presentata, anche dai nostri connazionali residenti all'estero, presso il Comune italiano di iscrizione elettorale.

ARTICOLO 4

In caso di trasferimento di residenza di un elettore, il Comune di emigrazione dovrà indicare sul modello 3D, ove possibile, il numero della relativa tessera elettorale o, se del caso, l'eventuale mancata consegna, ovvero lo smarrimento, il deterioramento, etc. Ciò risulta necessario per agevolare i compiti del Comune di immigrazione, tenuto al previo ritiro della vecchia tessera, che dovrà essere conservata nel fascicolo personale, rispettando rigorosamente la normativa vigente in materia di riservatezza personale, così come prevede l'art. 5 del Regolamento.
Inoltre, dell'avvenuto ritiro della precedente tessera elettorale dovrà essere presa nota, da parte dell'addetto alla consegna, all'interno della ricevuta della consegna stessa; qualora, tuttavia, l'elettore dichiari di aver smarrito la precedente tessera o che questa gli sia stata rubata, l'addetto non potrà consegnare la nuova ma lo dovrà invitare a presentare la prescritta denuncia ai competenti uffici di Pubblica Sicurezza (vedi smarrimento).
L'elettore procederà personalmente al ritiro della tessera nuova recandosi presso l'Ufficio Elettorale Comunale.
Per ciò che concerne le variazioni dei dati o del!e indicazioni contenute nella tessera, dovrà procedersi all'invio dei tagliandi di convalida adesivi esclusivamente in caso di modifiche che importano cambiamento di sezione o di collegio o circoscrizione.
I suddetti tagliandi potranno essere inviati di volta in volta, oppure in sede di revisione dinamica, o infine (solo qualora il Comune nella sua discrezionalità amministrativa lo ritenga necessario, tenuto però conto sia del numero delle variazioni, sia delle proprie potenzialità organizzative interne) esclusivamente in caso di revisione dinamica straordinaria delle liste in occasione di consultazioni.
Quanto alle modalità di invio e alle dimensioni dei tagliandi di convalida adesivi può anticiparsi quanto segue.
L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato prevede di inviare alle Prefetture pacchi di duemila fogli e altrettante buste, per un numero pari al 12% del corpo elettorale risultante dalla prima revisione semestrale del 2000, ai fini della successiva distribuzione ai Comuni.
Ogni foglio dovrà essere personalizzato dal Comune con il nominativo e l'indirizzo dell'elettore (resi visibili in sede di spedizione al cittadino dall'apposita finestra di cui saranno munite le buste) e riporterà, oltre al fac-simile della tessera, delle sintetiche istruzioni circa I'apposizione dei tagliandi adesivi sugli spazi all'uopo previsti sulla tessera.
Inoltre, ogni foglio conterrà un unico modulo, avente formato di cm 24 x 12 pollici, comprendente i due tagliandi adesivi (uno contenente il numero della sezione, l'indirizzo dell'elettore, etc., l'altro le circoscrizioni o regioni e i collegi).
I due tagliandi, ovviamente, avranno dimensioni tali da corrispondere perfettamente agli spazi sulla tessera contenenti i dati da modificare.
Si rappresenta, infine, che i Comuni dovranno riportare il numero della tessera solo sul tagliando con l'indirizzo ed il numero della sezione, e non anche su quello con i collegi, le circoscrizioni e le regioni: ciò per evitare ulteriori aggravi nella procedura di aggiornamento del documento in questione.
Il duplicato della tessera avrà un nuovo numero rispetto all'originale, attesa la numerazione progressiva nazionale dei modelli di tessera inviati, e dovrà riportare l'indicazione che trattasi di un duplicato.
Le tessere deteriorate, quelle smarrite o rubate e poi ritrovate, nonché le tessere rinnovate, dovranno, una volta consegnato al titolare il duplicato (o, rispettivamente, la nuova tessera), essere distrutte; come già detto, infatti, la conservazione della vecchia tessera è prevista solo in caso di ritiro (art. 4, comma 4).
Nella denuncia di smarrimento o furto non è necessario indicare il numero della tessera smarrita o rubata potendosi limitare l'interessato ad indicare le proprie generalità ed il Comune di attuale iscrizione nelle liste elettorali.

ARTICOLO 7

L'attestato sostitutivo della tessera, ai soli fini dell'esercizio del voto per quella consultazione, è rilasciato previo accertamento dell'iscrizione nelle liste elettorali del richiedente.

ARTICOLO 9

Si richiama l'attenzione sugli adempimenti relativi alla tenuta di un apposito registro con le annotazioni delle tessere non consegnate o dei duplicati rilasciati in caso di deterioramento, smarrimento o furto dell'originale.
A tale proposito si suggerisce l'istituzione di un ulteriore registro di carico e scarico delle tessere elettorali con i relativi numeri e con l'annotazione delle tessere annullate; da tale registro dovrebbero potersi desumere i numeri delle tessere elettorali accanto ai nominativi dei rispettivi intestatari a cui sono state consegnate.
È rimessa all'autonomia organizzativa dell'Ente la possibilità di tenere informaticamente detti registri e di unificarli in tutto o in parte.

ARTICOLO 10

Per le operazioni di votazione dei degenti nei luoghi di cura, e dei detenuti, anche i seggi "speciali" e i seggi "volanti" saranno muniti di un timbro in aggiunta a quello in dotazione alla sezione "madre", nonché di un apposito registro per l'annotazione dei numeri delle tessere elettorali che avrà le caratteristiche appresso indicate.

ARTICOLO 11

In caso di voto assistito, il presidente del seggio dovrà scrivere sulla tessera elettorale dell'accompagnatore, all'interno di uno degli spazi per la certificazione del voto, "accompagnatore" - data - sigla del presidente, senza apporre il bollo della sezione.

ARTICOLO 12

Quanto al registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti, questo conterrà apposite righe sulle quali uno scrutatore riporterà per ogni singolo votante il numero di iscrizione nelle liste elettorali ed il numero della tessera elettorale.
Ciò consentirà di effettuare quel riscontro del numero dei votanti che, in passato, veniva svolto attraverso il conteggio dei tagliandi staccati dai certificati elettorali.
Nel medesimo registro vi saranno anche delle tabelle che consentiranno un più agevole ca!colo della partecipazione al voto per diversi tipi di consultazione che si svolgono contemporaneamente, ciò attraverso il collaudato sistema della "spunta" numerica progressiva, in analogia con le tabelle di scrutinio.
Allo scopo di consentire agli elettori di cui all'art. 49 del TU 361/1957 (militari, corpi militarmente organizzati, polizia, vigili del fuoco) di votare nel Comune in cui si trovano per causa di servizio, i comandanti di reparto, in luogo dell'annotazione sul certificato elettorale, predisporranno un'apposita dichiarazione - che gli elettori esibiranno al seggio - nella quale attestano che "il dipendente ... presta servizio nel reparto ... di stanza nel Comune di ..." apponendovi la propria firma ed il bollo del reparto.
Si soggiunge che il Ministero dell'Interno ritiene opportuno lasciare ampia discrezionalità ai Comuni in merito all'ordine di stampa degli elettori in sede di personalizzazione delle tessere elettorali; può essere adottato, quindi, il criterio più rispondente alle esigenze informatiche o amministrative di ogni singolo ente.
Per quel che concerne il regime delle spese per la personalizzazione e la distribuzione delle tessere, esse saranno a carico dello Stato, ai sensi dell'arto 17, primo comma, della Legge 23.4.1976 n. 136, potendo essere ricomprese tra quelle relative all'organizzazione tecnica ed attuazione delle elezioni politiche.
Nel caso in cui le elezioni politiche si svolgano contemporaneamente a quelle amministrative, le spese saranno ripartite in ragione di due terzi a carico dello Stato e di un terzo a carico del Comune o della Provincia (nel caso di contemporaneità tra le elezioni politiche e le sole provinciali ovvero le sole comunali) e nella misura di due quarti per lo Stato e di un quarto rispettivamente per la Provincia e per il Comune nel caso di contemporaneità tra le elezioni politiche, provinciali e comunali, ai sensi dell'art. 2 del DL 3.5.1976 n. 161, convertito nella Legge 14.5.1976 n. 240.
Si fa presente che, essendo in corso la distribuzione delle tessere, i Comuni potranno dare inizio alle operazioni di personalizzazione dei singoli esemplari.
Relativamente alla possibilità di effettuare lavoro straordinario, rimborsabile dallo Stato secondo i criteri stabiliti dalla normativa soprarichiamata, è da rappresentare che lo stesso può svolgersi solo per il periodo intercorrente dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi e sino al 30° giorno successivo a quello delle consultazioni elettorali e che, inoltre, può essere effettuato solo a far data dalla determina di autorizzazione, da adottarsi nei termini e con le modalità di cui all'art. 15 del DL 18.1.1993 n. 8. convertito nella Legge 19.3. 1993 n. 68.
Per quanto riguarda la richiesta di alcuni Comuni di provvedere alle operazioni suddette a decorrere dal 45° giorno precedente le consultazioni elettorali, si esprime l'avviso che il Comune possa nella propria discrezionalità amministrativa, e tenuto conto del numero degli elettori, della potenzialità delle apparecchiature informatiche in dotazione e dell' organizzazione interna, provvedere agli adempimenti di cui trattasi anche nei tempi suddetti.
L'ente deve tenere conto che, comunque, il rimborso per il lavoro straordinario può avvenire solo nei limiti e nei tempi di cui al citato art. 15.

SMARRIMENTO

Nel caso di smarrimento del documento, l'art. 4, comma 6, del DPR 8.9.2000 n. 299, prevede che, in tale evenienza, il Comune rilasci il duplicato della tessera al titolare, previa sua domanda, corredata della denuncia presentata ai competenti uffici di pubblica sicurezza.
Per quanto attiene alla tessera elettorale, si ritiene che la denuncia di smarrimento non sia un requisito essenziale per ottenere il nuovo documento, tant'è che l'elettore è comunque ammesso al voto, qualora ne abbia diritto, mediante un attestato del Sindaco, a norma dell'art. 7 del suddetto DPR n. 229/2000. Conseguentemente, in luogo della denuncia, ad avviso del Ministero dell'Interno, l'elettore può presentare al Comune una dichiarazione sostitutiva comprovante lo smarrimento. Anche nel caso di trasferimento di residenza dell'elettore si tiene applicabile tale procedura semplificata.
Pertanto, ove l'elettore non sia in grado di restituire al Comune di immigrazione la tessera elettorale in suo possesso perché andata smarrita, potrà produrre, al fine di ottenere il nuovo documento, la suddetta dichiarazione.

 

FAC-SIMILE DI TESSERA

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